Art. 2.

      1. Le richieste di un trattamento psicoterapico formulate direttamente dall'utente o, in suo nome, dai servizi sociali dei comuni o da quelli penitenziari sono vagliate dai dipartimenti di salute mentale, dai servizi per le tossicodipendenze, dai servizi materno-infantili, dalle unità operative di biologia e dalle altre strutture delle aziende sanitarie locali (ASL). Nel caso in cui le richieste siano ritenute valide, gli assistiti sono indirizzati, se i presìdi delle ASL non possono provvedervi direttamente, presso strutture private e professionisti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per le seguenti prestazioni:

          a) valutazione, in collaborazione con i responsabili del servizio, della motivazione al trattamento psicoterapeutico;

          b) trattamento psicoterapeutico.